La valutazione del rischio sismico: un obbligo sociale e di legge per la tutela dei lavoratori
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I fatti di cronaca ci ricordano che viviamo in un Paese ad elevato rischio sismico e che durante un terremoto le abitazioni e gli edifici produttivi possono essere fragili e causare danni agli occupanti, lavoratori compresi. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro? Quali gli strumenti di prevenzione più efficaci?
D. Lgs. 81/08 e valutazione del rischio sismico
Nel corso degli anni la conoscenza dei rischi presenti negli ambienti di lavoro è via via cresciuta, rendendo gli strumenti di valutazione sempre più in grado di svolgere la loro funzione di prevenzione e protezione per i lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08 da sempre riporta come obbligo non delegabile del datore di lavoro, nell’Art. 17, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
Si è detto molto sul significato del termine “tutti” riferito ai rischi da valutare, ma finora il rischio sismico è stato da molti ampiamente trascurato. Ci si era limitati, quando accadeva, a una mera valutazione formale della documentazione progettuale e autorizzativa dell’edificio: se era presente il Certificato di Agibilità allora l’edificio in molti casi era considerato sicuro e la questione era considerata erroneamente chiusa, non essendo tale documento garanzia di una valutazione in sede di progettazione dell'azione sismica. È da chiarire che il certificato di agibilità nulla dice sulla sicurezza di una struttura in merito all'azione sismica, ma solo che l’edificio è stato costruito rispettando le norme vigenti all'epoca del rilascio. Se non è stata presa in considerazione l'azione sismica in sede di progetto, essa mancherà come valutazione dei rischi ambientali oltre che come requisito di stabilità e solidità dell’edificio stesso.
Ad ogni modo la necessità di un supplemento di valutazione emerge per quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 nell’Art. 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” che al comma 3 recita:
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata … a seguito di infortuni significativi.... A seguito di tale rielaborazione… il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato… nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Certamente gli infortuni mortali accaduti a seguito di un sisma, non ultimo in ambito lavorativo il già citato sisma dell’Emilia del 2012, sono eventi di una gravità tale da rientrare a tutti gli effetti in un piano di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.
Continuando con l’Art. 63 “Requisiti di salute e di sicurezza”:
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV.
ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.1. Stabilità e solidità
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali (e quindi anche del sisma, NdA).
Parlando di edifici che siano già stati danneggiati o lesionati si può anche applicare l’Art. 64 “Obblighi del datore di lavoro”:
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
c) i luoghi di lavoro… vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (per cui anche aggiornamenti costruttivi successivi all’edificazione, NdA).
Subito dopo il sisma dell’Emilia per “tutelarsi” in merito ai possibili rischi di ulteriori crolli dei siti produttivi, alcuni datori di lavoro pensarono di far firmare una “liberatoria” ai propri lavoratori per far riprendere rapidamente le attività senza aver prima verificato la sicurezza degli edifici. Posto che dai punti di vista morale e giuridico tale azione non merita commenti, è interessante quanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abbia voluto precisare in un Comunicato Stampa del 06/06/2012 proprio in relazione alla sicurezza dei luoghi di lavoro coinvolti nel sisma dell’Emilia-Romagna:
Il Ministero … precisa che la stabilità e solidità degli edifici è un requisito di sicurezza espressamente previsto nell’All. IV del Decreto Legislativo 81/2008 che disciplina la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il mancato rispetto di questo requisito è penalmente sanzionato e nessuna liberatoria può neutralizzare tale sanzione.
La valutazione del rischio sismico è anche presente nelle Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi contenute nel D.I.M. 30/11/2012 all’interno della famiglia di pericoli “Altre emergenze”.
La sicurezza degli elementi non strutturali
Quando si parla di sicurezza sismica degli edifici produttivi spesso si considera solo lo “scheletro”, costituito dalla struttura, come se fosse
un'entità autonoma. In realtà, osservando meglio gli edifici destinati ad attività produttive, artigianali o commerciali si scoprirebbe che la struttura è profondamente integrata con il sistema impiantistico e tecnologico, oltre che con gli arredi ed altri elementi funzionali (come apparecchi di sollevamento, sistemi di trasporto interni, tubazioni idrauliche ed elettriche, cablaggi di vario tipo, macchinari tecnologicamente avanzati e centri o linee di lavoro automatizzati). Spesso il valore economico di questi sistemi impiantistici e tecnologici è molto più elevato del valore dell'edificio stesso.
La valutazione della sicurezza sismica di un’azienda dovrà quindi tener conto non solo della vulnerabilità della struttura, ma anche della vulnerabilità dei cosiddetti elementi non strutturali. I numerosi eventi sismici degli ultimi anni hanno messo in evidenza come, nonostante la buona progettazione sia in grado di garantire delle prestazioni strutturali adeguate in caso sisma, gli edifici siano resi inagibili o gli occupanti subiscano gravi danni a causa della perdita di stabilità o del danneggiamento degli elementi non strutturali.
Gli elementi non strutturali generalmente sono soggetti a danneggiamenti per intensità sismiche inferiori rispetto a quelle che comporterebbero il danneggiamento della struttura. Questo comportamento può influenzare significativamente l’immediata funzionalità a seguito di un sisma, soprattutto quando si abbia a che fare con strutture di importanza strategica come ospedali o edifici collegati alle funzioni di Protezione Civile.
Il focus sugli elementi non strutturali deve articolarsi su tre fronti principali:
- 1. pericolosità: in molti casi sono gli elementi non strutturali la causa di danni, con esiti anche mortali per le persone;
- 2. fragilità: gli elementi non strutturali hanno un comportamento fragile rispetto alle strutture in cui sono inseriti, per cui subiscono danni maggiori e determinano l’inagibilità degli edifici dopo un sisma, anche quando le strutture rimangono integre;
- 3. perdita economica: la maggior parte degli edifici è popolata da elementi non strutturali, che in caso di danneggiamento provocano rilevanti perdite economiche.
Metodologia valutazione rischio sismico
I metodi di approccio alla valutazione del rischio sismico proposti dalla comunità scientifica sono diversi. In particolare a seconda del livello di conoscenza dell’edificio e dell’obiettivo dell’indagine (valutazione-intervento-adeguamento) possono prevedere analisi più o meno complesse e anche più o meno costose.
In ambito D.Lgs. 81/08 si ricordi quanto previsto dall’Art. 28 c. 2 sul contenuto della valutazione dei rischi:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
Senza dilungarsi sugli aspetti tecnici delle valutazioni schematizziamo le metodologie di approccio più comuni cercando di coglierne lo spirito soprattutto, nel rispetto dell’articolo citato, in una prospettiva di pianificazione d’interventi di miglioramento e prevenzione.
La valutazione del rischio sismico deve partire dalla conoscenza della relazione di base:
Rischio sismico = Pericolosità ͯ Vulnerabilità ͯ Esposizione
La pericolosità è funzione della frequenza e dell’energia associate a un terremoto che ha una certa probabilità di manifestarsi. La pericolosità è tanto più elevata quanto più probabile sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità d’intervallo di tempo considerato (detto periodo di ritorno) ed è rappresentato con la mappa di pericolosità sismica.
La vulnerabilità rappresenta la predisposizione di una costruzione a essere danneggiata e dipende dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. Quanto più un edificio è vulnerabile tanto maggiori saranno i danni a parità terremoto.
L’esposizione identifica la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di subire danni economici o ai beni culturali, oltre a perdite di vite umane.
In definitiva si ottiene che la valutazione del rischio sismico coinvolge:
- 1. la pericolosità che è una caratteristica del sito in cui l’edificio è costruito;
- 2. la vulnerabilità è una caratteristica dell’edificio e della sua tecnica costruttiva;
- 3. l’esposizione è una caratteristica dell’attività svolta in quell’edificio.
Mentre sul sito e sull’attività svolta in azienda il datore di lavoro spesso non può agire (un’azienda situata in determinato luogo e impegnata in una particolare produzione difficilmente potrà spostarsi e cambiare settore solo per ridurre il proprio rischio sismico), sulla vulnerabilità dell’edificio è invece possibile intervenire con analisi più dettagliate e interventi mirati.
La valutazione della vulnerabilità è realizzata generalmente secondo 2 metodi:
- 1. il metodo basato sul giudizio di esperti;
- 2. il metodo analitico.
Il metodo basato sul giudizio di esperti, utilizzando per esempio le schede di vulnerabilità realizzate dalla Protezione Civile, richiede una certa perizia e competenza nella rilevazione. È un metodo abbastanza rapido, speditivo e che offre un’idea del comportamento dell’edificio sotto azioni sismiche. Questo metodo fornisce un’indicazione parametrica del grado di vulnerabilità ed è applicabile, per esempio, come primo passo per la valutazione d’interventi di miglioramento o adeguamento sismico.
Il metodo analitico è basato su modellazioni matematiche che prevedono l’esecuzione di analisi sui materiali con cui l’opera è realizzata, sulla qualità costruttiva e sulla successiva rilevazione di eventuali punti critici. È un’indagine più approfondita e costosa che nasce con lo scopo di affinare la conoscenza del comportamento dell’edificio sotto azioni sismiche in modo da poter ottenere il valore di vita residua per la struttura. Questo parametro fornisce un’indicazione del tempo, inteso come il numero di anni, per cui la struttura potrà essere considerata sicura.
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Rimandiamo all'approfondimento sul nostro portale informativo Insic.it Sismabonus 110: a chi spetta e come funziona.
di Lucio Fattori, ingegnere, R.S.P.P. e consulente
Gianluca Vecchio, ingegnere progettista di strutture
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